Traccia per una proposta di programma elettorale regionale 2005/2010
La rivoluzionaria svolta assunta dal nostro ordinamento e la conseguente trasformazione del nostro Paese in una repubblica federale, seppure temperata da infinite cautele poste a salvaguardia dell’interesse nazionale, ha posto in particolare rilievo il ruolo svolto dal territorio.
Soprattutto gli Enti Locali, vedono riqualificato il proprio ruolo e le Regioni vedono attribuite particolari “competenze esclusive” che ne esaltano l’azione soprattutto in ambito legislativo.
Se con il vecchio ordinamento una legge regionale non era precipuamente tale ma una legge dello stato, orientata da preventivi controlli, ma emanata da un organo diverso dal parlamento nazionale , attualmente le leggi regionali sono, nelle materie demandate, specificatamente tali.
Soprattutto ciò avviene nelle materie di competenza esclusiva, e tra tali materie sembra di primario rilievo la voce “ polizie locali “.
Per la verità è dal 1947 che la “ polizia locale rurale ed urbana “ è di competenza regionale, ma le vicissitudini politiche, che hanno rinviato al 1970 l’istituzione delle regioni, ha reso abitudinaria una prassi illegale che ha di fatto attribuito agli enti locali territoriali una competenza che solo per temporanea sub-delega è stata esercitata da quelle realtà.
Oggi è tempo di seriamente elaborare una politica legislativa orientata a riordinare , sia sul piano della normativa funzionale che di quella organizzativa, la polizia locale nel suo ambito naturale: quello regionale.
Occorre che, unitamente alle attribuzioni prescritte a favore, o ad onere, degli Enti locali territoriali, siano rispettate le attribuzioni delle regioni e la polizia locale deve essere riorganizzata nell’ambito regionale.
Ciò non solo in ossequio alle prerogative di legge, ma, e soprattutto, per l’organizzazione efficiente, efficace ed autorevole, di una polizia locale che non può essere parcellizzata , sul piano organizzativo, di competenze, funzionale e di materie, in una miriade di monadi esauste, sparse tra centinaia di enti, inefficaci ad un metro dal confine dell’ente da cui dipendono soprattutto in relazione ai sempre nuovi servizi che si esigono dal rispettivo personale.
Ciò, naturalmente, non deve comportare una sorta di esodo forzato dei singoli operatori nei quattro cantoni del territorio regionale.
Appare ovvio che debba prevedersi una organizzazione piramidale articolata in sovrapposti comandi che, dal livello municipale nei grandi comuni, alle realtà cittadine, circondariali e provinciali rispondono ad un unico centro regionale che coordini il controllo dell’intero territorio in tutte le materie demandate.
È naturale che da tale visione conseguano costi e ricavi; ma già sul piano di una astratta valutazione può agevolmente prevedersi un bilancio ampiamente positivo.
Infatti, una struttura gerarchicamente costituita a livello regionale abbatterebbe molti costi dovuti alla moltiplicazione di corpi a livello Comunale e Provinciale con una conseguente razionalizzazione del Corpo dirigenziale.
Le stesse strutture di supporto sarebbero smaltite evitando le attuali clonazioni che si intravedono negli stessi corpi comunali. Alle strutture locali potrebbe competere la solo autonomia funzionale, nel rispetto delle disposizioni gerarchicamente attribuite, mentre le autonomie gestionali, amministrative, potrebbero essere concentrate ai livelli medi: circondariali e provinciali.
Infine, le competenze relative all’autonomia contabile, finanziaria e progettuale al livello regionale.
Le economie andrebbero , unitamente ai contributi che non dovranno mancare , demandate alla gestione regionale per la promozione di previdenze a favore dei dipendenti e a tale voce dovrà concorrere anche la regione sia a livello finanziario che a livello legislativo al fine di contribuire sostanziosamente a taluni ineludibili doveri quali gli alloggi dei dipendenti, previdenze per gli spostamenti in ambito regionale, contributi per i figli degli stessi, promozioni culturali, sportive ecc.
Le economie , sarebbero inoltre utili per la generalità dei dipendenti pubblici locali in alcuni ambiti dell’attività gestionale della regione.
L’abolizione della scuola istituita presso il Corpo di Roma potrebbe contribuire ad impinguire, ad esempio, i contributi a favore di un’accademia per la formazione e l’aggiornamento non solo degli operatori delle polizie locali ma dell’intera pubblica Amministrazione locale con l’istituzione, al suo interno, di uno specifico settore che curi la formazione degli operatori della polizia.
In quest’ambito occorre che la Regione sia ben determinata a conoscere , e far conoscere in quali ambiti la polizia locale deve operare.
È inaccettabile un’acritica disponibilità ad attribuire agli operatori della polizia locale compiti da svolgere in coordinamento con le forze dell’ordine per la vacua inclinazione a collaborare con lo stato.
Tale collaborazione è possibile solo alla condizione che alle polizie locali sia riconosciuto, da parte dello stato il ruolo, la funzione nonché il rilievo di polizia: altrimenti i compiti di polizia devono essere svolti esclusivamente dai corpi istituiti dallo stato ed elencati nell’art. 16 della legge 121/81.
In questi termini di chiarezza può essere introdotta tutta una normativa che contempli armamento, difesa ecc., con buona pace del principio di sussidiarietà.