IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI
In data odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato da **************,
rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Sorci presso il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
Comune di Pomezia-Corpo
di polizia municipale;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
PREMESSO
Il ricorrente, appartenente al Corpo della polizia
municipale del Comune di Pomezia, ha formulato
all’ente resistente alcune istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice contestando le modalità con le quali quest’ultimo,
in tre occasioni, avrebbe trattato i dati che Io riguardano, con riferimento ad
una visita medico-collegiale presso l’Azienda Usl Roma/H, disposta a seguito di richiesta del comandante
del Corpo volta ad accertare la sua idoneità al servizio. Ciò, dopo che il
Comune gli aveva rilasciato un’autorizzazione al parcheggio per invalidi in quanto affetto da patologia che riduce la capacità deambulatoria.
In particolare, il ricorrente ha affermato di aver
ricevuto sul luogo di lavoro (alla presenza di altri
colleghi) la notificazione dell’invito a sottoporsi a tale visita (invito che
aveva già ricevuto al proprio domicilio a mezzo plico raccomandato), nonché la
consegna della documentazione inerente alla medesima, precedentemente richiesta
ai sensi della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha anche contestato l’invio alla
predetta Azienda, incaricata di accertare la sua idoneità al servizio, del
contrassegno relativo al parcheggio per gli invalidi,
rilevando che in tal modo l’ente resistente avrebbe utilizzato per finalità
proprie del datore di lavoro personali detenuti dal medesimo ente per finalità
differenti.
Avendo ottenuto un riscontro ritenuto inidoneo, il
ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt.
145 e ss. dei Codice, opponendosi al trattamento dei
dati effettuato dall’ente resistente e, con riferimento ai dati relativi alla
concessione del parcheggio per invalidi, chiedendo la cancellazione e il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’attestazione che tale
operazione è stata portata a conoscenza dell’Azienda Usi cui il dato è stato
comunicato.
All’invito ad aderire
formulato da questa Autorità l’11 febbraio 2005 ai sensi dell’art. 149 del
Codice e successivamente alla proroga del termine per la decisione sui ricorso
ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, il Comune di Pomezia ha risposto con nota datata li aprile 2005
dichiarando:
- di aver inviato il “permesso invalidi” del ricorrente
all’Azienda Usi Roma/H al fine di “argomentare sulla necessità ed urgenza”
degli accertamenti sanitari volti a verificare “se le attuali condizioni di salute del
dipendente fossero compatibili con lo svolgimento del servizio di istituto”, anche in considerazione del fatto che
l’azienda era già a conoscenza della patologia del ricorrente; il permesso era
stato infatti accordato “quale atto
dovuto in conseguenza dell’accertamento sanitario effettuato dalla stessa Asl” che aveva rilasciato un “apposito certificato
medico”;
- che “gli
accertamenti sanitari richiesti (...) all’Asi Rm/H hanno avuto l’unico scopo i
tutelare la salute del lavoratore, il quale non poteva essere adibito a
mansioni lavorative che fossero incompatibili col SUQ effettivo stato di
salute”;
- che l’ente, a mezzo di
un dipendente comunale, ha consegnato copia degli atti richiesti dal ricorrente
ai sensi della legge n. 241/1990, al fine di adempiere al proprio compito dal momento che il
ricorrente non si sarebbe presentato per ritirare la documentazione in
questione;
- che i dipendenti
comunali presenti in ufficio al momento della consegna ditale documentazione “non hanno preso visione degli atti, ma erano
solo presenti all’atto della consegna (...) effettuata nelle mani del Mar.
**********”;
- di aver notificato l’invito inoltrato
dall’Azienda Usi al ricorrente presso il luogo di lavoro dello stesso poiché
l’ufficio “aveva necessità di far
conoscere con certezza al predetto dipendente la data della visita”, anche
alla luce del fatto che “il ricorrente,
ricevuta la prima convocazione per la visita”, non vi si sarebbe sottoposto “adducendo motivazioni” non note; ciò,
considerando anche che “il sottoporsi
alla visita costituiva un preciso dovere di servizio in capo al
dipendente”.
Con memoria inviata via fax il 22 aprile 2005, il
ricorrente ha dichiarato che l’informazione relativa
alla concessione n. 147/2004, relativa al parcheggio per invalidi, era
già in possesso del Comune di Pomezia, essendo stata
la stessa rilasciata al ricorrente già nel 1999 e oggetto solo di rinnovo nel
2004; ha poi nuovamente contestato le modalità di consegna (in busta aperta)
della documentazione contenente anche informazioni relative alla visita medica
che lo stesso doveva effettuare, modalità che avrebbero favorito il diffondersi
di informazioni che lo riguardano sul luogo di lavoro.
Con memoria pervenuta via fax il 28 aprile 2005,
il ricorrente, nel comunicare l’avvenuta revoca —a seguito degli accertamenti
sanitari compiuti nell’ambito del proprio rapporto di lavoro— del contrassegno
per invalidi rilasciatogli dal comune resistente, si è opposto al trattamento in
questione e ha chiesto il blocco dei dati relativi agli
accertamenti sanitari in quanto trattati in violazione dell’art. 11, comma i,
lett. a), b), d), del Codice.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati
personali relativi al ricorrente effettuato dall’ente locale presso il quale lo stesso presta servizio e contestato con atto che
va qualificato come opposizione al trattamento medesimo.
Il ricorso è in parte
fondato.
Il trattamento oggetto di controversia si
riferisce a dati personali relativi all’invito a sottoporsi alla visita medico-collegiale e al contrassegno del parcheggio per
invalidi, idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma i, lett. d), del Codice).
Il trattamento di tali dati da parte di un
soggetto pubblico, qual è l’ente resistente, è soggetto al rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 19 ss. del
Codice.
nell’utilizzare per una finalità lecita i dati
sensibili relativi allo stato di salute, il titolare del trattamento ha, in
particolare, l’obbligo di conformare il trattamento di tale tipologia di
informazioni secondo modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle
1ibertà fondamentali e della. dignità dell’interessato
medesimo, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali
(artt. 1, 2 e 22, comma 1,
cit.).
Ciascuna operazione e modalità concreta di trattamento dei dati sensibili, incluse
le modalità di eventuale allegazione di documenti sanitari a note di
trasmissione o di loro comunicazione, sono poi lecite solo se indispensabili
(art. 22, commi 1, 5 e 9, del Codice).
Nel caso di specie, sebbene il trattamento sia
stato effettuato dall’ente resistente al fine, lecito,
di verificare l’idoneità al servizio dei ricorrente, l’invio del contrassegno in
questione all’azienda Usi competente risulta eccedente rispetto alle finalità
perseguite.
Con riferimento alla notificazione dell’invito
alla visita medica e alla consegna sul luogo di lavoro della documentazione
richiesta dal ricorrente ai sensi della legge n. 24 va poi considerato che, rimanendo impregiudicate le operazioni strettamente indispensabili per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente (effettuate da parte delle
sole persone fisiche incaricate del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice
e in conformità al relativo Allegato B) in materia di misure di sicurezza), le
modalità — contestate— di comunicazione all’interessato dei dati in questione
non risultano lecite.
In relazione
al trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute degli interessati, il titolare del trattamento
deve porre in essere idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le
funzioni istituzionali in modo efficace, evitando ogni superflua conoscibilità
dei dati in questione anche da parte delle persone fisiche incaricate del
trattamento, inclusi i messi notificatori (es.,
eventuale allegazione di dati sanitari in busta chiusa; inviti all’interessato a
ritirare personalmente un documento presso l’ufficio competente; comunicazione o
messa a disposizione telematica o informatica direttamente in favore del solo
interessato; ecc.).
Queste cautele per i dati sensibili operano a
prescindere dalla circostanza che per il contenuto di biglietti ed inviti di presentazione, o per la notificazione in mano diversa
dall’interessato, siano previste altre specifiche garanzie di
riservatezza (es., art. 15 d.P.R. 28 dicembre 2000, 11. 445, modificato dall’art. 174, comma 12, del Codice).
Va pertanto ordinata all’amministrazione
resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell’interessato ai
sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, la cessazione del comportamento
illegittimo e va altresì ordinato di conformare le contestate modalità di trattamento dei dati del medesimo interessato ai
principi sopra richiamati, entro il termine di dieci giorni dalla data di
ricezione del presente provvedimento, dando conferma entro la medesima data
dell’avvenuto adempimento all’interessato e a questa
Autorità.
Va invece dichiarata inammissibile l’opposizione
al trattamento dei dati relativi all’esito degli
accertamenti sanitari cui il ricorrente è stato sottoposto, dal momento che la
stessa è stata avanzata solo nel corso del presente
procedimento.
Questa Autorità, alla luce della documentazione
acquisita in atti, si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi
dell’art. 154 del Codice al fine di verificare il rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali in ordine al
complessivo trattamento dei dati sensibili effettuato dall’ente resistente (ivi
comprese le caratteristiche dei contrassegni per gli invalidi di cui all’art. 74
del Codice).
Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL
GARANTE
a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per
l’effetto, ordina all’ente resistente di conformare il trattamento dei dati
del ricorrente nei termini di cui in
motivazione;
b) dichiara inammissibile l’opposizione al
trattamento dei dati personali relativi all’esito degli accertamenti sanitari
relativi all’interessato, nei termini di cui in
motivazione;
c) dichiara compensate le spese tra le
parti.
Roma, 12 maggio 2005
IL
PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO
GENERALE