REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE SECONDA TER

 

Registro Sentenze:/

        Registro Generale: 12377/2004

 

nelle persone dei Signori:

ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente

ANTONIO AMICUZZI Cons.

FLORIANA RIZZETTO Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso 12377/2004 proposto da:

 

SINDACATO NAZ  AUTONOMO OPERATORI POLIZIE LOCALI D’ITALIA

In persona del legale rappresentante pro-lempore

rappresentato e difeso da:

SORCI AVV. VITTORIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA GIULL4NA, 66

presso

SORCI AVV. VITTORIO

 

Contro

 

COMUNE DI POMEZIA

rappresentato e difeso da:

MA NAUZZI ALFREDO

con domicilio eletto in POMEZIA

PIA ZZ INDIPENDENZ4, I

presso la sua sede

 

e nei confronti di

N********** A*********

 

per la declaratoria del!’illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 5.10.2004;

nonche’ per l’emanazione di un ordine di esibizione

ex art. 25 legge n. 24 1/90 della documentazione con detta istanza richiesta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa:

Uditi alla pubblica udienza del 2 maggio 2005. relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto. i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 7.12.05 e depositato il 15 successivo, il Sindacato ricorrente, impugna. chiedendone l’annullamento, il provvedimento implicito di diniego formatosi sull’istanza «accesso presentata in data 5.10.2004, con cui i Sigg.C****** M***** e A***** N***** - dipendenti dell’amministrazione intimata ed inquadrati nel ruolo dei vigili urbani ed iscritti al predetto sindacato — avevano richiesto all’amministrazione resistente “i criteri e le modalità, con cui è stato distribuito il fondo destinato ai premi di produttività relativa all’anno 2003. nonché le somme erogate ai beneficiari”, precisando in detta richiesta che “l’accesso agli atti è reso necessario al fine di appurare come è stata eseguita la propria valutazione, dal momento che i lavoratori non sono stati posti in grado di comprendere i criteri utilizzati per determinare gli emolumenti che si sono trovati erogati nella busta paga per tale voce” e richiedendo specificamente, per quanto concerne il secondo istante, copia della propria “scheda di valutazione” utilizzata dall’amministrazione per la determinazione del premio di produttività” per l’anno 2003 spettantegli.

Nell’istanza in parola veniva altresì precisato l’interesse azionato dagli istanti e consistente nel potere promuovere il contraddittorio con il dirigente ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, il quale prevede che “In caso di contestazione della scheda (……) sarà effettuato un contraddittorio tra il dirigente e il dipendente, assistito da un proprio procuratore o da un rappresentante sindacale di propria fiducia. In seguito al contraddittorio. il dirigente valuterà se rivedere o confermare la valutazione iniziale”.

Con il ricorso si chiede pertanto l’emanazione di un ordine di esibizione, ex art. 25 legge n. 24 1/90, degli atti sopramenzionati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e rappresentando in subordine l’intervenuta cessazione della materia del contendere per aver già consegnato ai dipendenti sopraindicati le rispettive schede di valutazione.

All’udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Va in via preliminare respinta la prospettazione dell’amministrazione di un’eventuale cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuta consegna ai dipendenti in causa delle rispettive schede di valutazione.

L’interesse azionato dagli istanti infatti, come espressamente rappresentato nella richiesta d’accesso dagli stessi presentata, consisteva nel poter promuovere, in sede di riesame” in contraddittorio con il dirigente, una rivalutazione della loro posizione ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

Detta disposizione prevede che le schede per la valutazione individuale, utilizzate per l’attribuzione del beneficio economico in contestazione, sono compilate dal dirigente e sottoposte alla visione del dipendente, che le firma per presa visione. Della scheda personale è data copia al dipendente. In caso di contestazione della scheda, che il dipendente dovrà far presente per iscritto entro 60 gg.dalla data della firma della stessa per presa visione, sarà effettuato un contraddittorio tra il dirigente e il dipendente, assistito da un proprio procuratore o da un rappresentante sindacale di propria fiducia. In seguito al contraddittorio, il dirigente valuterà se rivedere o confermare la valutazione iniziale. In caso di perdurare della contestazione si ricorrerà alle procedure di conciliazione previste dal presente contratto o della normativa vigente”.

Alla luce ditale normativa di fonte pattizia l’istanza dagli stessi presentata non poteva considerarsi limitata, come asseritamente intesa dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, alla mera acquisizione delle schede personali di valutazione degli interessanti, ma aveva un oggetto ben più ampio, essendo evidentemente diretta, nonostante l’involuta e sintetica formulazione letterale, all’acquisizione delle determinazioni concernenti i “criteri e le modalità” per la distribuzione del fondo destinato ai premi di produttività relativa all’anno 2003. nonché le somme erogate ai beneficiari.

Appare evidente d’altronde che la mera consegna della scheda personale in cui viene riportato il risultato delle operazioni di valutazione del dipendente, senza allegare o rendere comunque disponibile l’atto contenente i parametri e i criteri alla stregua dei quali detta valutazione è stata effettuata, non consente all’interessato la chiara e piena comprensione del giudizio reso sul suo operato e impedisce quindi allo stesso di poter difendere la propria posizione nella procedura di contestazione prevista dai vigenti accordi sindacali di settore.

Del pari inutile è l’adempimento limitato alla sola consegna degli atti di valutazione dei diretti interessati non accompagnata dal prospetto delle somme erogate agli altri dipendenti. ove ditale prospetto non sia data in altro modo pubblicità.

Alla luce di tali considerazioni, in merito al nesso strumentale intercorrente tra la scheda di valutazione ed il presupposto atto contenente i criteri di valutazione in applicazione dei quali il giudizio valutativo, riportato nella scheda, è stato formulato, il silenzio-diniego sulla richiesta della relativa documentazione risulta illegittimamente serbato in violazione della specifica disposizione pattizia soprarichiamata oltrechè del generale principio di accessibilità agli interessati. salvo i casi di esclusione che nella fattispecie non sussistono e non vengono neppure dedotti dalla resistente, degli atti che incidono sulla propria sfera giuridica.

Il ricorso pertanto s’appalesa, in parte qua, fondato e va accolto con conseguente ordine alla resistente di consegnare la documentazione richiesta.

Il ricorso s’appalesa tuttavia fondato anche nella parte volta ad ottenere l’esibizione del prospetto degli emolumenti in contestazione corrisposti, ove esso non sia già stato altrimenti pubblicizzato o messo a disposizione degli interessati, in quanto atto del pari necessario al dipendente per valutare, in base ad una prima sommaria analisi comparativa dei benefici corrisposti ad altri colleghi, l’opportunità di promuovere il procedimento di riesame soprarichiamato.

Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va ordinata l’esibizione della documentazione richiesta nell’ istanza indicata in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - ordina all’amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza indicata in epigrafe.

Condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2005.

 

Roberto SCOGNA MIGLIO              Presidente

Floriana RIZZETTO                            Estensore