REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL
LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA TER
Registro Sentenze:/
Registro Generale:
12377/2004
nelle persone dei Signori:
ROBERTO
SCOGNAMIGLIO Presidente
ANTONIO
AMICUZZI Cons.
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref. ,
relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 12377/2004 proposto
da:
SINDACATO NAZ AUTONOMO OPERATORI POLIZIE LOCALI
D’ITALIA
In persona del legale rappresentante pro-lempore
rappresentato e difeso da:
SORCI AVV. VITTORIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA GIULL4NA, 66
presso
SORCI AVV. VITTORIO
Contro
COMUNE DI POMEZIA
rappresentato e difeso da:
MA NAUZZI ALFREDO
con domicilio eletto in POMEZIA
PIA ZZ INDIPENDENZ4, I
presso la sua sede
e nei confronti di
N********** A*********
per la declaratoria
del!’illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza
presentata dai ricorrenti in data 5.10.2004;
nonche’ per l’emanazione di un ordine di
esibizione
ex art. 25 legge n. 24 1/90 della documentazione con
detta istanza richiesta;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la
memoria per l’Amministrazione intimata;
Viste le memorie delle
parti;
Visti gli atti tutti della
causa:
Uditi alla pubblica udienza del 2 maggio 2005.
relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto. i difensori delle parti come da
verbale;
Ritenuto e considerato quanto
segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 7.12.05 e depositato il
15 successivo, il Sindacato ricorrente, impugna. chiedendone l’annullamento, il provvedimento implicito di
diniego formatosi sull’istanza «accesso presentata in data 5.10.2004, con cui i
Sigg.C****** M***** e A***** N***** - dipendenti dell’amministrazione intimata
ed inquadrati nel ruolo dei vigili urbani ed iscritti al predetto sindacato —
avevano richiesto all’amministrazione resistente “i criteri e le modalità, con
cui è stato distribuito il fondo destinato ai premi di produttività relativa
all’anno 2003. nonché le somme erogate ai beneficiari”,
precisando in detta richiesta che “l’accesso agli atti è reso necessario al fine
di appurare come è stata eseguita la propria valutazione, dal momento che i
lavoratori non sono stati posti in grado di comprendere i criteri utilizzati per
determinare gli emolumenti che si sono trovati erogati nella busta paga per tale
voce” e richiedendo specificamente, per quanto concerne il secondo istante,
copia della propria “scheda di valutazione” utilizzata dall’amministrazione per
la determinazione del premio di produttività” per l’anno 2003
spettantegli.
Nell’istanza in parola
veniva altresì precisato l’interesse azionato dagli istanti e consistente nel
potere promuovere il contraddittorio con il dirigente ai sensi dell’art. 13 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, il quale prevede che “In caso di
contestazione della scheda (……) sarà effettuato un contraddittorio tra il
dirigente e il dipendente, assistito da un proprio procuratore o da un
rappresentante sindacale di propria fiducia. In seguito al contraddittorio.
il dirigente valuterà se rivedere o confermare la
valutazione iniziale”.
Con il ricorso si chiede pertanto l’emanazione di
un ordine di esibizione, ex art. 25 legge n. 24 1/90,
degli atti sopramenzionati.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
infondato e rappresentando in subordine l’intervenuta cessazione della materia
del contendere per aver già consegnato ai dipendenti sopraindicati le rispettive
schede di valutazione.
All’udienza pubblica odierna il ricorso è
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va in via preliminare respinta
la prospettazione dell’amministrazione di un’eventuale cessazione della materia
del contendere per effetto dell’intervenuta consegna ai dipendenti in causa delle rispettive schede di
valutazione.
L’interesse azionato dagli istanti infatti, come espressamente rappresentato nella richiesta
d’accesso dagli stessi presentata, consisteva nel poter promuovere, in sede di
riesame” in contraddittorio con il dirigente, una rivalutazione della loro
posizione ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato
integrativo.
Detta disposizione prevede che le schede per la
valutazione individuale, utilizzate per l’attribuzione del beneficio economico
in contestazione, sono compilate dal dirigente e sottoposte alla visione del
dipendente, che le firma per presa visione. Della
scheda personale è data copia al dipendente. In caso di
contestazione della scheda, che il dipendente dovrà far presente per iscritto
entro 60 gg.dalla data della firma della stessa
per presa visione, sarà effettuato un contraddittorio tra il dirigente e il
dipendente, assistito da un proprio procuratore o da un rappresentante sindacale
di propria fiducia. In seguito al contraddittorio, il dirigente valuterà se
rivedere o confermare la valutazione iniziale. In caso di perdurare della
contestazione si ricorrerà alle procedure di conciliazione previste dal presente
contratto o della normativa vigente”.
Alla luce ditale normativa di fonte pattizia
l’istanza dagli stessi presentata non poteva
considerarsi limitata, come asseritamente intesa dall’Amministrazione nella
propria memoria difensiva, alla mera acquisizione delle schede personali di
valutazione degli interessanti, ma aveva un oggetto ben più ampio, essendo
evidentemente diretta, nonostante l’involuta e sintetica formulazione letterale,
all’acquisizione delle determinazioni concernenti i “criteri e le modalità” per
la distribuzione del fondo destinato ai premi di produttività relativa all’anno
2003. nonché le somme erogate ai
beneficiari.
Appare evidente d’altronde che la mera consegna
della scheda personale in cui viene riportato il
risultato delle operazioni di valutazione del dipendente, senza allegare o
rendere comunque disponibile l’atto contenente i parametri e i criteri alla
stregua dei quali detta valutazione è stata effettuata, non consente
all’interessato la chiara e piena comprensione del giudizio reso sul suo operato
e impedisce quindi allo stesso di poter difendere la propria posizione nella
procedura di contestazione prevista dai vigenti accordi sindacali di
settore.
Del pari inutile è l’adempimento limitato alla
sola consegna degli atti di valutazione dei diretti
interessati non accompagnata dal prospetto delle somme erogate agli altri
dipendenti. ove ditale prospetto non sia data in altro
modo pubblicità.
Alla luce di tali considerazioni, in merito al
nesso strumentale intercorrente tra la scheda di valutazione ed il presupposto
atto contenente i criteri di valutazione in applicazione dei quali il giudizio
valutativo, riportato nella scheda, è stato formulato, il silenzio-diniego sulla
richiesta della relativa documentazione risulta illegittimamente serbato in
violazione della specifica disposizione pattizia soprarichiamata oltrechè del
generale principio di accessibilità agli interessati.
salvo i casi di esclusione che nella fattispecie non
sussistono e non vengono neppure dedotti dalla resistente, degli atti che
incidono sulla propria sfera giuridica.
Il ricorso pertanto s’appalesa, in parte qua,
fondato e va accolto con conseguente ordine alla resistente di consegnare
la documentazione richiesta.
Il ricorso s’appalesa tuttavia fondato anche nella
parte volta ad ottenere l’esibizione del prospetto degli emolumenti in
contestazione corrisposti, ove esso non sia già stato altrimenti pubblicizzato o
messo a disposizione degli interessati, in quanto atto
del pari necessario al dipendente per valutare, in base ad una prima sommaria
analisi comparativa dei benefici corrisposti ad altri colleghi, l’opportunità di
promuovere il procedimento di riesame soprarichiamato.
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto,
va ordinata l’esibizione della documentazione richiesta nell’
istanza indicata in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -
Sezione seconda ter - ordina all’amministrazione resistente l’esibizione dei
documenti richiesti con l’istanza indicata in
epigrafe.
Condanna la parte resistente a rifondere alla
ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla
pubblica amministrazione. Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 2 maggio 2005.
Roberto SCOGNA
MIGLIO
Presidente
Floriana RIZZETTO
Estensore