TITOLO I
ATTO COSTITUTIVO
Art. 1
È costituito il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
OPERATORI POLIZIE LOCALI D’ITALIA, altrimenti denominato S.N.A.O.P.L.I..
Lo stesso ha sede legale in Roma, via Carlo Alberto,
63
Possono aderire al sindacato, dietro richiesta
scritta, tutti gli appartenenti alle Polizie Locali in attività di
servizio o in quiescenza, previa valutazione degli organi preposti.
Possono associarsi organizzazioni sindacali locali di
categoria nei limiti stabiliti dallo statuto e dagli accordi interassociativi.
Art. 2
Il sindacato, la cui durata è illimitata, ha lo scopo:
a) di svolgere la propria attività in termini di indipendenza ed autonomia per l'emancipazione degli addetti alle polizie locali inquadrandoli nella trattativa contrattuale delle forze dell'ordine, e per l'assimilazione del profilo professionale tra le polizie locali e polizie di stato con l’inclusione delle polizie locali nella legge 121/81;
b) di
tutelare e stimolare l'interesse della categoria rappresentata, nonché di
studiare, formulare proposte, promuovere provvedimenti atti a migliorare le
condizioni morali, professionali ed economiche della categoria presso tutti gli
enti, organi e commissioni in cui vengono trattati tali interessi e considerando
prioritaria la difesa legale degli iscritti.
È’
vietata ogni attività avente fini
di lucro.
Le lettere a) e b) del presente articolo
rappresentano principi inalienabili e immodificabili, essendo finalità
irrinunciabili dell’organizzazione, sottratti allo stesso potere di modifica
del congresso nazionale in quanto estranei allo Statuto stesso.
TITOLO II
STATUTO
Art. 3
L'atto di delega sottoscritto dall'interessato o il
possesso della tessera individuale comprova l'appartenenza al Sindacato.
Il recesso è richiesto per iscritto al segretario
aziendale.
Ogni associato resta obbligato a versare nelle casse
sociali, mensilmente, a mezzo dell'amministrazione da cui dipende, che sarà
direttamente incaricata a tale adempimento, un importo dal proprio stipendio
definito dalla segreteria nazionale con decorrenza dalla data effettiva di
iscrizione al sindacato.
La
segreteria nazionale potrà deliberare, conformemente ai disposti statutari, la
variazione di detto importo.
Art. 4
La quota tessera incamerata dal sindacato sarà
ripartita come deciso dal regolamento economico annuale che sarà approvato dal
comitato centrale.
Art. 5
Sono soci fondatori:
· Berti Maura
Nata a Roma il 24/09/1965 residente in Roma, via del Fontanile Arenato, 276
·
Borghi
Matteo
nato a Roma il 05/08/1949 residente in Roma, via P.
Mengoli, 37
·
D'Agostino
Angelo
nato a Roma il 15/07/1965 residente in Roma, via D.
Angeli, 120
·
D’Emilio
Antonio
nato a Roma il 02/07/1966 residente in Roma, v.lo
Monte delle Capre 101
·
Gagliardini
Paolo
nato a Roma il 26/03/1966 residente in Roma, via G.
Chiabrera, 66
·
Marconi
Marco
nato a Viterbo il 29/03/1964 residente in Corchiano,
via V. Cardarelli, 6
·
Mauro
Paolo
nato a Roma il 07/05/1960 residenti in Roma, via
Castelfidardo, 36
·
Mazzei
Alessandro
nato a Il Cairo (Egitto) il 04/08/1948 residente in
Roma, via P. Calamandrei, 11
·
Nuccetelli
Marco
nato a Roma il 31/03/1956 residente in Roma, via B.
Cennini, 62
·
Pellacani
Alessandra
nata a Roma il 21/11/1964 residente in Roma, via
Braccianense, 672
·
Pregagnoli
Roberto
nato a Roma il 05/09/1962 residente in Guidonia, via
G. Giusti, 29
·
Puccilli
Giancarlo
nato a Buenos Aires il 26/11/1957 residente in Roma,
via dei Della Bitta, 24
·
Putti
Federico
nato a Casalnuovo di Napoli il 11/06/1954 residente
in Roma, v del Trullo, 136
·
Scarponi
Danilo
nato a Roma il 07/08/1962 residente in Roma, via I.
Versari, 7
TITOLO III
ORGANI
Art.6
Gli organi del Sindacato Sono:
a)
Il
Congresso Nazionale
b)
Il
Comitato Centrale
c)
La
Segreteria Nazionale
d)
Il
Segretario Nazionale
e)
Il Collegio dei Sindaci
f)
Il Collegio dei Probiviri
g)
Le Direzioni Regionali
h)
I Segretari Regionali
i)
I
Segretari Aziendali
Art. 7
Il Congresso
Nazionale è
l'organo supremo del sindacato ed ha tutti i poteri deliberativi nei limiti
posti dall’atto costitutivo.
Esso si riunisce ogni quattro anni ed ogni qualvolta
lo ritenga opportuno la maggioranza del comitato centrale o ne sia fatta
richiesta da almeno la metà più uno degli iscritti per il tramite dei
rispettivi segretari regionali.
Le decisioni del congresso sono vincolanti per tutti
gli organi e gli iscritti al sindacato.
Non sono ammesse deleghe al congresso nazionale.
Art.8
Il Comitato
Centrale è
l'organo direttivo deliberante e di direzione del sindacato tra un congresso e
l'altro.
Il comitato centrale si riunisce, su convocazione del
Segretario Nazionale, almeno una volta l'anno ed anche prima su richiesta di
almeno due terzi dei suoi componenti o su richiesta del collegio dei sindaci
quando quest'ultimo riscontri irregolarità nella gestione amministrativa.
Il comitato centrale ha il compito di:
a)
curare il conseguimento dei fini statutari, dare le direttive per
l'attuazione delle decisioni degli organi deliberanti del sindacato, verificare
l'attuazione delle delibere degli organi statutari competenti;
b)
deliberare sul bilancio preventivo annuale predisposto dalla segreteria
nazionale;
c)
definire gli indirizzi di massima dell'attività politica e sindacale;
d)
ratificare la gestione morale e finanziaria del periodo precedente alla
sua convocazione, sentita la relazione dei sindaci;
e)
eleggere nel proprio seno, a scrutinio segreto, il segretario nazionale e
gli altri componenti la segreteria nazionale.
Il comitato centrale è composto da:
a)
16 membri eletti dal congresso nazionale
b)
I segretari regionali
c)
I soci fondatori elencati nell'art. 5
d)
Il rappresentante delegato delle organizzazioni sindacali locali
associate allo S.N.A.O.P.L.I.
Art.9
La Segreteria
Nazionale è
l'organo esecutivo del sindacato.
Essa si riunisce almeno ogni mese su convocazione del
segretario nazionale e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei
suoi componenti.
Compiti della segreteria nazionale sono:
a)
attuare le decisioni del comitato centrale assumendo le opportune
iniziative;
b)
vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi sindacali
periferici, coordinandone l'attività;
c)
attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'elevazione
culturale e professionale degli iscritti, corrispondendo alle richieste di
assistenza e di informazione degli stessi;
d)
curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del
Sindacato, predisponendo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
e)
raccogliere e coordinare le proposte e le mozioni che saranno discusse
nel congresso e pervenute alla segreteria nazionale mettendole a disposizione
dei partecipanti al congresso stesso.
La
segreteria nazionale è formata dal segretario nazionale, dal vice segretario
nazionale con funzioni vicarie, dal segretario amministrativo, dal segretario
organizzativo e dal segretario responsabile alla stampa e alla propaganda.
Art. 10
Il Segretario
Nazionale:
a) rappresenta
il sindacato e mantiene i rapporti con gli organi di governo e le altre autorità;
b) rappresenta
il sindacato in giudizio per quanto attiene i casi giudiziari di rilevanza
nazionale o qualunque altro caso coinvolgente interessi generali del sindacato
ovvero della categoria ovvero di singoli iscritti qualora
gli organi locali non siano nelle condizioni di assolvere tale compito;
c) convoca e presiede le riunioni della segreteria nazionale e del comitato centrale coordinandone i lavori e proponendo, di volta in volta, la linea e le iniziative congressuali e quelle assunte dal comitato centrale;
d) assegna a
ciascun componente della segreteria nazionale la responsabilità di specifici
settori di attività;
in caso di impedimento o assenza, il segretario
nazionale è sostituito dal vice segretario nazionale vicario.
Con delega del
segretario nazionale il vice segretario nazionale vicario rappresenta il
sindacato in giudizio.
Art. 11
Il Collegio dei
Sindaci, composto
da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal congresso. ha il compito
di accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese del sindacato e degli
atti contabili relativi alla gestione amministrativa.
Il collegio dei sindaci presenta, inoltre, al
congresso nazionale, cui partecipa senza voto deliberativo, una relazione
completa sull'attività finanziaria del periodo intercorso tra un congresso e
l'altro.
Il collegio dei sindaci è presieduto dal sindaco
eletto con il maggiore numero di voti.
Art. 12
Il Collegio dei
Probiviri è
composto da tre componenti eletti dal congresso o anche tra elementi esterni in
numero non superiore a uno.
Esso ha il compito di esaminare tutte le controversie
in materia di disciplina sindacale a seguito di rimessa, da parte della
segreteria nazionale, del relativo incartamento per l'istruttoria.
Il collegio dei probiviri comunica il proprio lodo
alla segreteria nazionale proponendo, in caso di accertata responsabilità, le
sanzioni ritenute più idonee.
Le decisioni dei probiviri, fatte proprie dalla
segreteria nazionale, sono comunicate, dal segretario nazionale, agli
interessati ed ai rispettivi segretari regionali ed aziendali.
Il collegio dei probiviri è presieduto dal proboviro
eletto con il maggiore numero di voti.
Art. 13
Le Direzioni
Regionali sono
gli organi collegiali di direzione a livello territoriale della politica del
sindacato.
I componenti di tale organo, in numero non inferiore
a cinque e non superiore a undici, sono eletti dai dirigenti emersi dalle
consultazioni sui luoghi di lavoro in occasione delle votazioni per i congressi
nazionali.
La direzione regionale è responsabile della puntuale
applicazione ed andamento, a livello locale, delle disposizioni congressuali
nazionali, dei deliberati del comitato centrale e delle direttive della
segreteria nazionale.
Le direzioni regionali sono convocate almeno una
volta al mese e con cadenza immediatamente consecutiva alle riunioni della
segreteria nazionale per il recepimento dei deliberati di quell'organo centrale.
La direzione regionale coordina l'attività locale,
vigila sulla corretta applicazione della linea politica nazionale del sindacato
a livello locale, sostiene economicamente le necessità degli organi aziendali.
La
direzione regionale è presieduta dal segretario regionale.
Art. 14
I Segretari Regionali sono l'organo di coordinamento delle direzioni
regionali.
I segretari regionali sono eletti nel seno della
direzione regionale con i seguenti compiti:
a)
rappresentano il sindacato e mantengono i rapporti con gli organi di governo
locale e con le altre autorità
b)
rappresentano in giudizio l'organizzazione sindacale per le questioni di
carattere generale di competenza regionale e possono rappresentare gli interessi
dei singoli iscritti qualora gli organi aziendali non siano nelle condizioni di
sostenere l'incombente;
c) convocano,
presiedono e dirigono i lavori delle direzioni regionali.
d) assegnano
gli incarichi agli altri componenti la direzione;
e) sono
responsabili della distribuzione della spesa dei fondi loro affidati dalla
segreteria nazionale, in ragione del numero degli iscritti nel territorio
regionale di appartenenza;
f) sono membri
di diritto del comitato centrale e possono partecipare, su invito, ai lavori
della segreteria nazionale.
Art. 15
I Segretari
Aziendali sono
l'organo dirigente locale aziendale del sindacato.
I segretari aziendali sono eletti ovvero, di comune
accordo, nominati dai dirigenti sindacali aziendali eletti dagli iscritti al
sindacato.
Ai segretari aziendali compete:
a)
intrattenere i rapporti con gli iscritti a cui debbono trasmettere ogni
direttiva del sindacato;
b)
intrattenere i rapporti con l'amministrazione di appartenenza nella cura
degli interessi degli iscritti e degli appartenenti alla categoria in generale
nell'ottica della politica e degli ideali del sindacato;
c)
intrattenere costanti relazioni con la direzione e il segretario
regionali e chiedere a questi ogni ausilio in difesa degli interessi degli
iscritti e dei componenti la categoria;
d)
possono rappresentare in giudizio, nel caso delle grandi realtà
amministrative, sia gli interessi della categoria che del sindacato che di
singoli iscritti;
e)
in caso di appartenenza ad amministrazioni di ampia dimensione,
costituiscono il direttivo aziendale articolandolo con la presenza dei dirigenti
sindacali nelle singole unità organizzative; non é consentita alcuna sotto
divisione al direttivo aziendale; ogni articolazione deve intendersi come
organicamente inquadrata nelle disposizioni del direttivo aziendale e del
relativo segretario.
Art. 16
Il Coordinamento Provinciale è l'organo organizzativo
facoltativo senza rilevanza statutaria, utile per il coordinamento e
l'espansione territoriale del sindacato.
Tale organo, composto dai dirigenti sindacali
aziendali delle amministrazioni presenti sul territorio della provincia può
essere promosso dalle direzioni regionali per garantire al sindacato una
omogenea presenza nel territorio o, anche, per iniziativa dei dirigenti
sindacali aziendali i quali debbono farne menzione agli organi regionali.
Il Segretario Provinciale dirige
il coordinamento provinciale ed assolve in giudizio i compiti previsti dall'art.
28 della legge 300/70 e assolve i compiti relativi alla contrattazione
decentrata territoriale.
La direzione regionale, in ogni caso, deve mostrarsi
incline a promuovere un siffatto organismo ed a sostenerlo, incoraggiando
più frequenti contatti tra gli operatori delle varie amministrazioni
presenti sul territorio provinciale.
TITOLO IV
CARICHE SINDACALI
Art. 17
Tutte le cariche sindacali sono elettive e gratuite.
L'accesso alle cariche nazionali è subordinato ad una anzianità di adesione al sindacato di almeno quattro anni con l'eccezione di quanto previsto per gli eventuali membri esterni del collegio dei probiviri e per i rappresentanti delegati delle organizzazioni sindacali locali associate al Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Polizie Locali d’Italia.
Sono ammessi rimborsi di spese sostenute nel
dispiegamento dell'attività sindacale.
In nessun caso sono ammessi gettoni di presenza
ovvero ricompense economiche per l'attività sindacale svolta.
Le elezioni alle cariche stesse devono essere
effettuate con votazioni a scrutinio segreto.
L'elezione del segretario nazionale può avvenire
anche per acclamazione.
Le cariche di componente del comitato centrale, del
collegio dei sindaci, del collegio dei probiviri, nonché di segretario
regionale e aziendale sono incompatibili tra loro.
TITOLO V
DISCIPLINA
Art. 18
Ogni iscritto al sindacato ha diritto di contribuire
al miglioramento dell’attività dell’organizzazione e l’obbligo a
rispettare lo statuto, la linea nonché l’indirizzo del sindacato.
Qualunque iscritto al sindacato che svolga una
attività contraria o lesiva dell'indirizzo dell'organizzazione sindacale è
passibile, su proposta del collegio dei probiviri, delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a)
il
richiamo scritto;
b)
la
deplorazione con diffida;
c)
la
sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche
sindacali;
d)
l'espulsione;
TITOLO VI
PATRIMONIO e AMMINISTRAZIONE
Art. 19
Il
patrimonio del sindacato è costituito da beni mobili e immobili, nonché dalle
somme accantonate a qualsiasi titolo.
Annualmente
la segreteria nazionale, in allegato al bilancio preventivo, presenta al
comitato centrale l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.
Di
ogni iniziativa amministrativa periferica deve essere reso annualmente conto
agli organi centrali; qualora si tratti di impegno notevole di spesa, è
obbligatoria la preventiva autorizzazione degli organi centrali.
Art. 20
Le
entrate del sindacato sono costituite:
a)
dall'ammontare
dei contributi degli iscritti, a seguito dell'atto di sottoscrizione della
delega;
b)
dagli
interessi attivi sul conto corrente postale o bancario e altre rendite;
c)
dai
contributi straordinari finalizzati, nonché da somme incassate per atti di
liberalità o per qualsiasi altro titolo.
Art. 21
Le
spese del sindacato sono:
a)
le spese
generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postelegrafoniche, spese
di rappresentanza, ecc.)
b)
le spese
sostenute per lo svolgimento del congresso nazionale, per le riunioni del
comitato centrale, della segreteria nazionale, per la convocazione di convegni,
per l'organizzazione di corsi e altre iniziative;
c)
le spese
relative all'attività organizzativa e quelle attinenti a servizi o attività di
interesse della categoria nei limiti previsti dal bilancio di previsione.
Tutte
le spese devono essere documentate.
TITOLO VII
ORGANI di INFORMAZIONE
Art. 22
Il sindacato è l'unico proprietario degli eventuali
suoi organi di informazione.
La direzione dei periodici e la responsabilità delle
pubblicazioni sono affidate a direttori nominati dal segretario nazionale su
indicazione del comitato centrale al quale rispondono della propria attività.
I direttori responsabili si avvalgono della
collaborazione del comitato di redazione nominato dagli stessi.
Il sindacato può avvalersi di organi autonomi di
informazione che ne sostengano la linea e gli obiettivi politici e ne divulghino
l’attività.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI
Art. 23
Il presente statuto può essere modificato a
maggioranza assoluta dei soci fondatori fino alla convocazione del l' congresso
nazionale ed in seguito con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso
con l'esclusione di quanto statuito all'art. 2 comma 3°.
Art. 24
Fino alla
convocazione del 1° congresso le funzioni del Comitato Centrale sono svolte dai
soci fondatori costituiti in Comitato
Provvisorio Di Gestione.
Art.
25
Al comitato provvisorio di gestione è demandato il
compito di:
a)
stilare il regolamento di esecuzione attuativo di questo statuto;
b)
creare e registrare il simbolo del sindacato stesso.
Art. 26
Ogni iniziativa promossa dalla CONF.I.L.L. Polizie Locali a mezzo degli organi competenti, è proseguita, in via transitoria, dallo S.N.A.O.P.L.I., che si avvale di quegli stessi responsabili, anche se eventualmente investiti di altri incarichi, o di chi li sostituisce nel nuovo sindacato.
Art. 27
La bandiera del sindacato è rappresentata da un drappo color viola di proporzione 1:2 con, al centro, il simbolo costituito dalla rosa dei venti a otto punte di dimensioni e colore alternati (giallo e arancio) e sormontata dalla scritta Polizie Locali di colore giallo disposta ad arco a tutto sesto.
Art. 28
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi dello Stato.
Art. 29
É sciolta la CONF.I.L.L. Polizie Locali e si trasforma nel nuovo soggetto SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO OPERATORI POLIZIE LOCALI D’ITALIA.