TITOLO I

 

ATTO COSTITUTIVO

Art. 1

È costituito il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO OPERATORI POLIZIE LOCALI D’ITALIA, altrimenti denominato S.N.A.O.P.L.I..

Lo stesso ha sede legale in Roma, via Carlo Alberto, 63

Possono aderire al sindacato, dietro richiesta scritta, tutti gli appartenenti alle Polizie Locali in attività di servizio o in quiescenza, previa valutazione degli organi preposti.

Possono associarsi organizzazioni sindacali locali di categoria nei limiti stabiliti dallo statuto e dagli accordi interassociativi.

 

Art. 2

Il sindacato, la cui durata è illimitata, ha lo scopo:

a) di svolgere la propria attività in termini di indipendenza ed autonomia per l'emancipazione degli addetti alle polizie locali inquadrandoli nella trattativa contrattuale delle forze dell'ordine, e per l'assimilazione del profilo professionale tra le polizie locali e polizie di stato con l’inclusione delle polizie locali nella legge 121/81;

b) di tutelare e stimolare l'interesse della categoria rappresentata, nonché di studiare, formulare proposte, promuovere provvedimenti atti a migliorare le condizioni morali, professionali ed economiche della categoria presso tutti gli enti, organi e commissioni in cui vengono trattati tali interessi e considerando prioritaria la difesa legale degli iscritti.

È’  vietata ogni attività avente fini di lucro.

Le lettere a) e b) del presente articolo rappresentano principi inalienabili e immodificabili, essendo finalità irrinunciabili dell’organizzazione, sottratti allo stesso potere di modifica del congresso nazionale in quanto estranei allo Statuto stesso.

 

 

TITOLO II

 

STATUTO

Art. 3

L'atto di delega sottoscritto dall'interessato o il possesso della tessera individuale comprova l'appartenenza al Sindacato.

Il recesso è richiesto per iscritto al segretario aziendale.

Ogni associato resta obbligato a versare nelle casse sociali, mensilmente, a mezzo dell'amministrazione da cui dipende, che sarà direttamente incaricata a tale adempimento, un importo dal proprio stipendio definito dalla segreteria nazionale con decorrenza dalla data effettiva di iscrizione al sindacato.

La segreteria nazionale potrà deliberare, conformemente ai disposti statutari, la variazione di detto importo.

 

Art. 4

La quota tessera incamerata dal sindacato sarà ripartita come deciso dal regolamento economico annuale che sarà approvato dal comitato centrale.

 

Art. 5

Sono soci fondatori:

·        Berti Maura

Nata a Roma il 24/09/1965 residente in Roma, via del Fontanile Arenato, 276

·        Borghi Matteo

nato a Roma il 05/08/1949 residente in Roma, via P. Mengoli, 37

·        D'Agostino Angelo

nato a Roma il 15/07/1965 residente in Roma, via D. Angeli, 120

·        D’Emilio Antonio

nato a Roma il 02/07/1966 residente in Roma, v.lo Monte delle Capre 101

·        Gagliardini Paolo

nato a Roma il 26/03/1966 residente in Roma, via G. Chiabrera, 66

·        Marconi Marco

nato a Viterbo il 29/03/1964 residente in Corchiano, via V. Cardarelli, 6

·        Mauro Paolo

nato a Roma il 07/05/1960 residenti in Roma, via Castelfidardo, 36

·        Mazzei Alessandro

nato a Il Cairo (Egitto) il 04/08/1948 residente in Roma, via P. Calamandrei, 11

·        Nuccetelli Marco

nato a Roma il 31/03/1956 residente in Roma, via B. Cennini, 62

·        Pellacani Alessandra

nata a Roma il 21/11/1964 residente in Roma, via Braccianense, 672

·        Pregagnoli Roberto

nato a Roma il 05/09/1962 residente in Guidonia, via G. Giusti, 29

·        Puccilli Giancarlo

nato a Buenos Aires il 26/11/1957 residente in Roma, via dei Della Bitta, 24

·        Putti Federico

nato a Casalnuovo di Napoli il 11/06/1954 residente in Roma, v del Trullo, 136

·        Scarponi Danilo

nato a Roma il 07/08/1962 residente in Roma, via I. Versari, 7

 

TITOLO III

 

ORGANI

Art.6

Gli organi del Sindacato Sono:

a)      Il Congresso Nazionale

b)      Il Comitato Centrale

c)      La Segreteria Nazionale

d)      Il Segretario Nazionale

e)      Il Collegio dei Sindaci

f)       Il Collegio dei Probiviri

g)      Le Direzioni Regionali

h)      I Segretari Regionali

i)        I Segretari Aziendali

 

Art. 7

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del sindacato ed ha tutti i poteri deliberativi nei limiti posti dall’atto costitutivo.

Esso si riunisce ogni quattro anni ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza del comitato centrale o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno degli iscritti per il tramite dei rispettivi segretari regionali.

Le decisioni del congresso sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti al sindacato.

Non sono ammesse deleghe al congresso nazionale.

 

Art.8

 

Il Comitato Centrale è l'organo direttivo deliberante e di direzione del sindacato tra un congresso e l'altro.

Il comitato centrale si riunisce, su convocazione del Segretario Nazionale, almeno una volta l'anno ed anche prima su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti o su richiesta del collegio dei sindaci quando quest'ultimo riscontri irregolarità nella gestione amministrativa.

Il comitato centrale ha il compito di:

a)      curare il conseguimento dei fini statutari, dare le direttive per l'attuazione delle decisioni degli organi deliberanti del sindacato, verificare l'attuazione delle delibere degli organi statutari competenti;

b)      deliberare sul bilancio preventivo annuale predisposto dalla segreteria nazionale;

c)      definire gli indirizzi di massima dell'attività politica e sindacale;

d)      ratificare la gestione morale e finanziaria del periodo precedente alla sua convocazione, sentita la relazione dei sindaci;

e)      eleggere nel proprio seno, a scrutinio segreto, il segretario nazionale e gli altri componenti la segreteria nazionale.

Il comitato centrale è composto da:

a)      16 membri eletti dal congresso nazionale

b)      I segretari regionali

c)      I soci fondatori elencati nell'art. 5

d)      Il rappresentante delegato delle organizzazioni sindacali locali associate allo S.N.A.O.P.L.I.

 

Art.9

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del sindacato.

Essa si riunisce almeno ogni mese su convocazione del segretario nazionale e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Compiti della segreteria nazionale sono:

a)      attuare le decisioni del comitato centrale assumendo le opportune iniziative;

b)      vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi sindacali periferici, coordinandone l'attività;

c)      attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'elevazione culturale e professionale degli iscritti, corrispondendo alle richieste di assistenza e di informazione degli stessi;

d)      curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Sindacato, predisponendo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e)      raccogliere e coordinare le proposte e le mozioni che saranno discusse nel congresso e pervenute alla segreteria nazionale mettendole a disposizione dei partecipanti al congresso stesso.

La segreteria nazionale è formata dal segretario nazionale, dal vice segretario nazionale con funzioni vicarie, dal segretario amministrativo, dal segretario organizzativo e dal segretario responsabile alla stampa e alla propaganda.

Art. 10

Il Segretario Nazionale:

a) rappresenta il sindacato e mantiene i rapporti con gli organi di governo e le altre autorità;

b) rappresenta il sindacato in giudizio per quanto attiene i casi giudiziari di rilevanza nazionale o qualunque altro caso coinvolgente interessi generali del sindacato ovvero della categoria ovvero di singoli iscritti qualora  

     gli organi locali non siano nelle condizioni di assolvere tale compito;

c) convoca e presiede le riunioni della segreteria nazionale e del comitato centrale coordinandone i lavori e proponendo, di volta in volta, la linea e le iniziative congressuali e quelle assunte dal comitato centrale;

d) assegna a ciascun componente della segreteria nazionale la responsabilità di specifici settori di attività;

in caso di impedimento o assenza, il segretario nazionale è sostituito dal vice segretario nazionale vicario.

Con delega del segretario nazionale il vice segretario nazionale vicario rappresenta il sindacato in giudizio.

 

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal congresso. ha il compito di accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese del sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa.

Il collegio dei sindaci presenta, inoltre, al congresso nazionale, cui partecipa senza voto deliberativo, una relazione completa sull'attività finanziaria del periodo intercorso tra un congresso e l'altro.

Il collegio dei sindaci è presieduto dal sindaco eletto con il maggiore numero di voti.

 

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dal congresso o anche tra elementi esterni in numero non superiore a uno.

Esso ha il compito di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale a seguito di rimessa, da parte della segreteria nazionale, del relativo incartamento per l'istruttoria.

Il collegio dei probiviri comunica il proprio lodo alla segreteria nazionale proponendo, in caso di accertata responsabilità, le sanzioni ritenute più idonee.

Le decisioni dei probiviri, fatte proprie dalla segreteria nazionale, sono comunicate, dal segretario nazionale, agli interessati ed ai rispettivi segretari regionali ed aziendali.

Il collegio dei probiviri è presieduto dal proboviro eletto con il maggiore numero di voti.

 

Art. 13

Le Direzioni Regionali sono gli organi collegiali di direzione a livello territoriale della politica del sindacato.

I componenti di tale organo, in numero non inferiore a cinque e non superiore a undici, sono eletti dai dirigenti emersi dalle consultazioni sui luoghi di lavoro in occasione delle votazioni per i congressi nazionali.

La direzione regionale è responsabile della puntuale applicazione ed andamento, a livello locale, delle disposizioni congressuali nazionali, dei deliberati del comitato centrale e delle direttive della segreteria nazionale.

Le direzioni regionali sono convocate almeno una volta al mese e con cadenza immediatamente consecutiva alle riunioni della segreteria nazionale per il recepimento dei deliberati di quell'organo centrale.

La direzione regionale coordina l'attività locale, vigila sulla corretta applicazione della linea politica nazionale del sindacato a livello locale, sostiene economicamente le necessità degli organi aziendali.

La direzione regionale è presieduta dal segretario regionale.

 

Art. 14

I Segretari Regionali sono l'organo di coordinamento delle direzioni regionali.

I segretari regionali sono eletti nel seno della direzione regionale con i seguenti compiti:

a) rappresentano il sindacato e mantengono i rapporti con gli organi di governo locale e con le altre autorità

b) rappresentano in giudizio l'organizzazione sindacale per le questioni di carattere generale di competenza regionale e possono rappresentare gli interessi dei singoli iscritti qualora gli organi aziendali non siano nelle condizioni di sostenere l'incombente;

c) convocano, presiedono e dirigono i lavori delle direzioni regionali.

d) assegnano gli incarichi agli altri componenti la direzione;

e) sono responsabili della distribuzione della spesa dei fondi loro affidati dalla segreteria nazionale, in ragione del numero degli iscritti nel territorio regionale di appartenenza;

f) sono membri di diritto del comitato centrale e possono partecipare, su invito, ai lavori della segreteria nazionale.

 

Art. 15

I Segretari Aziendali sono l'organo dirigente locale aziendale del sindacato.

I segretari aziendali sono eletti ovvero, di comune accordo, nominati dai dirigenti sindacali aziendali eletti dagli iscritti al sindacato.

Ai segretari aziendali compete:

a)      intrattenere i rapporti con gli iscritti a cui debbono trasmettere ogni direttiva del sindacato;

b)      intrattenere i rapporti con l'amministrazione di appartenenza nella cura degli interessi degli iscritti e degli appartenenti alla categoria in generale nell'ottica della politica e degli ideali del sindacato;

c)      intrattenere costanti relazioni con la direzione e il segretario regionali e chiedere a questi ogni ausilio in difesa degli interessi degli iscritti e dei componenti la categoria;

d)      possono rappresentare in giudizio, nel caso delle grandi realtà amministrative, sia gli interessi della categoria che del sindacato che di singoli iscritti;

e)      in caso di appartenenza ad amministrazioni di ampia dimensione, costituiscono il direttivo aziendale articolandolo con la presenza dei dirigenti sindacali nelle singole unità organizzative; non é consentita alcuna sotto divisione al direttivo aziendale; ogni articolazione deve intendersi come organicamente inquadrata nelle disposizioni del direttivo aziendale e del relativo segretario.

 

Art. 16

Il Coordinamento Provinciale è l'organo organizzativo facoltativo senza rilevanza statutaria, utile per il coordinamento e l'espansione territoriale del sindacato.

Tale organo, composto dai dirigenti sindacali aziendali delle amministrazioni presenti sul territorio della provincia può essere promosso dalle direzioni regionali per garantire al sindacato una omogenea presenza nel territorio o, anche, per iniziativa dei dirigenti sindacali aziendali i quali debbono farne menzione agli organi regionali.

Il Segretario Provinciale dirige il coordinamento provinciale ed assolve in giudizio i compiti previsti dall'art. 28 della legge 300/70 e assolve i compiti relativi alla contrattazione decentrata territoriale.

La direzione regionale, in ogni caso, deve mostrarsi incline a promuovere un siffatto organismo ed a sostenerlo, incoraggiando  più frequenti contatti tra gli operatori delle varie amministrazioni presenti sul territorio provinciale.

 

TITOLO IV

 

CARICHE SINDACALI

Art. 17

Tutte le cariche sindacali sono elettive e gratuite.

L'accesso alle cariche nazionali è subordinato ad una anzianità di adesione al sindacato di almeno quattro anni con l'eccezione di quanto previsto per gli eventuali membri esterni del collegio dei probiviri e per i rappresentanti delegati delle organizzazioni sindacali locali associate al Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Polizie Locali d’Italia.

Sono ammessi rimborsi di spese sostenute nel dispiegamento dell'attività sindacale.

In nessun caso sono ammessi gettoni di presenza ovvero ricompense economiche per l'attività sindacale svolta.

Le elezioni alle cariche stesse devono essere effettuate con votazioni a scrutinio segreto.

L'elezione del segretario nazionale può avvenire anche per acclamazione.

Le cariche di componente del comitato centrale, del collegio dei sindaci, del collegio dei probiviri, nonché di segretario regionale e aziendale sono incompatibili tra loro.

 

TITOLO V

 

DISCIPLINA

Art. 18

Ogni iscritto al sindacato ha diritto di contribuire al miglioramento dell’attività dell’organizzazione e l’obbligo a rispettare lo statuto, la linea nonché l’indirizzo del sindacato.

Qualunque iscritto al sindacato che svolga una attività contraria o lesiva dell'indirizzo dell'organizzazione sindacale è passibile, su proposta del collegio dei probiviri, delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)      il richiamo scritto;

b)      la deplorazione con diffida;

c)      la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche sindacali;

d)      l'espulsione;

 

TITOLO VI

 

PATRIMONIO e AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Il patrimonio del sindacato è costituito da beni mobili e immobili, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.

Annualmente la segreteria nazionale, in allegato al bilancio preventivo, presenta al comitato centrale l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Di ogni iniziativa amministrativa periferica deve essere reso annualmente conto agli organi centrali; qualora si tratti di impegno notevole di spesa, è obbligatoria la preventiva autorizzazione degli organi centrali.

 

Art. 20

Le entrate del sindacato sono costituite:

a)      dall'ammontare dei contributi degli iscritti, a seguito dell'atto di sottoscrizione della delega;

b)      dagli interessi attivi sul conto corrente postale o bancario e altre rendite;

c)      dai contributi straordinari finalizzati, nonché da somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

 

Art. 21

Le spese del sindacato sono:

a)      le spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postelegrafoniche, spese di rappresentanza, ecc.)

b)      le spese sostenute per lo svolgimento del congresso nazionale, per le riunioni del comitato centrale, della segreteria nazionale, per la convocazione di convegni, per l'organizzazione di corsi e altre iniziative;

c)      le spese relative all'attività organizzativa e quelle attinenti a servizi o attività di interesse della categoria nei limiti previsti dal bilancio di previsione.

Tutte le spese devono essere documentate.

 

TITOLO VII

 

ORGANI di INFORMAZIONE

Art. 22

Il sindacato è l'unico proprietario degli eventuali suoi organi di informazione.

La direzione dei periodici e la responsabilità delle pubblicazioni sono affidate a direttori nominati dal segretario nazionale su indicazione del comitato centrale al quale rispondono della propria attività.

I direttori responsabili si avvalgono della collaborazione del comitato di redazione nominato dagli stessi.

Il sindacato può avvalersi di organi autonomi di informazione che ne sostengano la linea e gli obiettivi politici e ne divulghino l’attività.

 

TITOLO VIII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Art. 23

Il presente statuto può essere modificato a maggioranza assoluta dei soci fondatori fino alla convocazione del l' congresso nazionale ed in seguito con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso con l'esclusione di quanto statuito all'art. 2 comma 3°.

 

Art. 24

Fino alla convocazione del 1° congresso le funzioni del Comitato Centrale sono svolte dai soci fondatori costituiti in Comitato Provvisorio Di Gestione.

Art. 25

Al comitato provvisorio di gestione è demandato il compito di:

a)      stilare il regolamento di esecuzione attuativo di questo statuto;

b)      creare e registrare il simbolo del sindacato stesso.

 

Art. 26

Ogni iniziativa promossa dalla CONF.I.L.L. Polizie Locali a mezzo degli organi competenti, è proseguita, in via transitoria, dallo S.N.A.O.P.L.I., che si avvale di quegli stessi responsabili, anche se eventualmente investiti di altri incarichi, o di chi li sostituisce nel nuovo sindacato.

 

Art. 27

La bandiera del sindacato è rappresentata da un drappo color viola di proporzione 1:2 con, al centro, il simbolo costituito dalla rosa dei venti a otto punte di dimensioni e colore alternati (giallo e arancio) e sormontata dalla scritta Polizie Locali di colore giallo disposta ad arco a tutto sesto.

 

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi dello Stato.

 

Art. 29

É sciolta la CONF.I.L.L. Polizie Locali e si trasforma nel nuovo soggetto SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO OPERATORI POLIZIE LOCALI D’ITALIA.